In tema di separazione consensuale, l’accordo omologato che prevede l’impegno a trasferire un immobile (o una quota di esso) in favore dei figli ha natura di contratto a contenuto obbligatorio, collegato alla sistemazione degli assetti economici e personali della crisi coniugale, e non di atto immediatamente traslativo a contenuto donativo.

E se il genitore obbligato non provvede a stipulare il rogito entro il termine convenuto?
L’altro genitore, munito di autorizzazione del giudice tutelare, con eventuale nomina del Curatore Speciale del minore, può agire, ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso, purché il bene risulti determinato o determinabile in modo certo nell’accordo di separazione omologato.

L’accordo recepito nel decreto di omologa assume la qualificazione di atto pubblico trascrivibile, idoneo a fondare la domanda di esecuzione in forma specifica, e la sentenza resa ex art. 2932 c.c. costituisce titolo trascrivibile presso i registri immobiliari senza necessità di ulteriore atto notarile.

esecuzione_20in_20forma_20specifica_20tribunale_20latina_20sent273-2026

Ondif Modena