Quando la casa familiare è gravata da un mutuo cointestato, le somme versate da un solo coniuge durante il matrimonio non possono essere ripetute, perché rientrano nel dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia.

La situazione cambia dopo lo scioglimento della comunione legale: dalla data dell’ordinanza presidenziale, le rate del mutuo pagate da un solo ex coniuge non sono più automaticamente qualificate come adempimento dei doveri familiari, ma come esborso personale a beneficio anche dell’altro comproprietario. In questa fase, il coniuge che paga può quindi chiedere il rimborso pro quota delle somme versate in eccedenza rispetto alla propria metà.

Il rimborso è però escluso se il giudice, nel provvedimento di separazione o divorzio, ha configurato il pagamento integrale delle rate come forma di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli, oppure se le parti hanno raggiunto un accordo negoziale che disciplina in modo diverso la ripartizione dell’onere del mutuo.

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