Il caso trae origine dalla domanda restitutoria avanzata da un ex convivente per somme erogate all’altro durante la convivenza.

Per anni la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c. ha operato solo “tra i coniugi”, escludendo le coppie conviventi, anche se legate da relazioni stabili e da autentici vincoli familiari.

Con la Sentenza n. 7/2026 la Corte costituzionale cambia rotta: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. «nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto».

Secondo la Corte oggi la famiglia di fatto è una vera e propria formazione sociale a piena dignità costituzionale, nella quale l’affectio, la solidarietà e il progetto di vita comune meritano protezione analoga a quella riconosciuta alla famiglia fondata sul matrimonio.

La ratio della sospensione della prescrizione non è il “pezzo di carta” del matrimonio, ma la tutela del legame affettivo di coppia: non si può pretendere che chi vive una relazione familiare debba, per non perdere il proprio credito, avviare atti giudiziari o diffide formali contro il partner, mettendo a rischio la stabilità e la serenità del rapporto.

Per la Corte porre il convivente di fatto davanti all’alternativa tra:

salvaguardare il rapporto affettivo rinunciando di fatto al proprio diritto, oppure

tutelare il proprio credito incrinando la relazione con atti contenziosi,

è irragionevole e contrario sia al principio di eguaglianza, sia alla tutela delle formazioni sociali familiari.

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Ondif Modena