Nel conflitto tra diritto di accesso ai documenti amministrativi per finalità difensive (artt. 22 ss. L. 241/1990) e diritto alla riservatezza dello studente universitario maggiorenne, prevale l’accesso quando il genitore obbligato al mantenimento dimostri un interesse concreto e attuale a verificare l’effettivo percorso di studi del figlio, in vista di una possibile azione giudiziaria di revisione dell’assegno.
Il diritto di accesso difensivo non richiede che sia già pendente un giudizio: è sufficiente che la documentazione richiesta sia strumentale alla valutazione dell’opportunità di agire o resistere in giudizio (ad es. per chiedere la modifica del contributo al mantenimento del figlio universitario). L’amministrazione non può quindi respingere l’istanza solo perché non esiste ancora un processo in corso.
L’Università, investita dell’istanza di accesso, non può opporre in modo assoluto la privacy dello studente maggiorenne, ma deve effettuare un bilanciamento concreto tra:
l’interesse alla riservatezza dello studente;
l’interesse del genitore ad acquisire elementi essenziali per adempiere (o eventualmente rideterminare) l’obbligo di mantenimento.
In questo bilanciamento, è legittimo riconoscere l’accesso ai dati “strutturali” del percorso universitario (iscrizione, anni di iscrizione, esami effettivamente sostenuti con le relative date, eventuale conseguimento della laurea), mentre restano coperti da riservatezza i profili più invasivi, come le votazioni dei singoli esami, non strettamente necessari alla tutela in giudizio.
