Nella recente Ordinanza n. 21139/2026, la Prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione torna sul tema del “recupero” di quanto versato in passato a titolo di mantenimento dei figli, soprattutto quando, in un secondo momento, il giudice riduce l’assegno, offrendo un chiarimento importante per avvocati, operatori e genitori coinvolti nelle separazioni e nei divorzi.

Nel caso deciso, il contributo per il figlio era stato rideterminato in diminuzione in sede di gravame, e il genitore obbligato chiedeva di riavere indietro le somme già corrisposte in base al precedente importo, o quantomeno di compensarle con le rate future. La Suprema Corte conferma il diniego: la riduzione dell’assegno opera per il futuro (e per le obbligazioni non ancora adempiute), ma non legittima, di regola, la ripetizione di quanto già versato.

La Cassazione ribadisce che le somme destinate al mantenimento dei figli hanno natura sostanzialmente alimentare: sono funzionali a garantire in modo stabile i mezzi di sussistenza e di crescita del minore. Da ciò discende un regime di particolare protezione: il credito è tendenzialmente indisponibile, non compensabile con altri crediti del genitore e, soprattutto, irripetibile una volta che le prestazioni siano state eseguite.

Per la pratica quotidiana, il messaggio è chiaro: le richieste di restituzione delle somme già corrisposte per il mantenimento dei figli vanno considerate eccezionali e rigorosamente limitate. È quindi centrale, sin dalla prima regolamentazione, calibrare l’assegno sulle effettive condizioni economiche e sui bisogni del minore, evitando di confidare in future compensazioni.

Ondif Modena