La Cassazione (Sez. I civile, 4 agosto 2026, n. 24427) affronta il tema della filiazione in presenza di un atto di nascita non corrispondente al percorso procreativo effettivamente seguito, frutto di un progetto genitoriale condiviso e di tecniche di PMA. La minore nasce da PMA omologa con gameti del nipote della partner della madre biologica; l’atto di nascita indica come genitori entrambe le donne, in assenza di verità genetica rispetto alla “madre sociale”. La nonna, dopo la rottura della relazione tra le due donne, impugna per difetto di veridicità l’atto di nascita.
La Corte esclude che il difetto di veridicità dell’atto comporti automaticamente la caducazione dello status, richiamando l’art. 263 c.c. e la giurisprudenza costituzionale in materia di filiazione e identità personale.
Per la Cassazione il favor veritatis è solo uno dei parametri del giudizio: il giudice deve comparare, in concreto, verità biologica e preminente interesse del minore, alla luce del principio personalista e del diritto del bambino alla continuità affettiva e identitaria. Vanno valutate durata e qualità della relazione con il genitore intenzionale, affidabilità e idoneità genitoriale, effetti psicologici della perdita di status, nonché l’eventuale percorribilità di strumenti alternativi (come l’adozione in casi particolari).
Nel caso concreto il ricorso viene accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, chiamata a un accertamento rigoroso sull’interesse della minore rispetto al mantenimento del legame con la madre sociale.
