Nella Sentenza 7 settembre 2026 n. 1868 il Tribunale di Foggia decide sull’opposizione a precetto proposta dal padre avverso l’intimazione di pagamento di € 6.997,96 per spese straordinarie richieste dalla madre in forza della precedente sentenza di divorzio.
Il giudice ricostruisce analiticamente le voci contestate (trasporti, gite, rette di convitto, spese sanitarie, viaggio per ricovero, attività sportive, libri scolastici) e, valorizzando la documentazione prodotta dalla madre, esclude che vi siano state specifiche contestazioni su singole spese o sulla loro destinazione alle esigenze del figlio. Viene riaffermata la distinzione tra spese ordinarie già ricomprese nell’assegno (trasporto urbano e uscite didattiche giornaliere) e spese straordinarie “routinarie” – scolastiche, sanitarie, sportive, viaggio per ricovero, convitto – che, se prevedibili, documentate e collegate ai bisogni ordinari del minore, integrano l’assegno e sono direttamente azionabili in via esecutiva sulla base del titolo originario, senza autonomo giudizio di accertamento.
Nel concreto contesto di forte conflittualità e di affidamento “superesclusivo” alla madre, il Tribunale ritiene irrilevante il mancato consenso paterno quando la spesa è necessaria, non voluttuaria né sproporzionata, funzionale al superiore interesse del minore (in particolare per convitto, cure specialistiche fuori sede, attività sportiva e libri).
Accoglie solo in minima parte l’opposizione, con integrale compensazione delle spese di lite.
