Si ringrazia la dott.ssa Gaia Sarti per l’aggiornamento che si riporta di seguito in materia di Assegno Unico Universale

INPS – Messaggio n. 1714 DEL 20/04/2022

  1. Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%. Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%. In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

 

Cordiali saluti

Gaia Sarti

 

CaterinaBernardi