DIVORZIO CONGIUNTO, RIPENSAMENTO E LIMITI DELL’APPELLO
La Corte d’Appello di Bologna (Sent. n. 2125/2025) ribadisce due principi centrali nel processo di famiglia: l’accordo nel ricorso congiunto ha natura negoziale e processuale, non ammette revoche unilaterali; in appello non possono essere introdotte né domande nuove (come la richiesta di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile), né richieste istruttorie tardive mai avanzate in primo grado.
Rigettate le produzioni documentali tardive e dichiarate inammissibili le nuove istanze, la Corte conferma il divorzio e dispone l’audizione dei figli minorenni ex art. 473 bis.4 c.p.c., riaffermando altresì la centralità dell’interesse dei minori e il rispetto delle preclusioni processuali.
